Unioni civili e Convivenze di fatto

Ultima modifica 21 giugno 2021

Unioni Civili

Chi può chidere l'Unione Civile:

Persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.

Come avviare la procedura:

  1.  chiedere un appuntamento all’Ufficio Matrimoni – Unioni Civili (via avv. Pantaleo Ingusci, 1- Nardò) affinché, nel giorno concordato, le parti possano congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Le coppie, seguendo l’ordine di prenotazione, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l’Ufficio suddetto, in base alla data prescelta per la costituzione dell’Unione, secondo le disponibilità della Sala Giunta /Aula Consiliare. I cittadini interessati devono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione debitamente compilata e firmata.
  2. L’ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese, entro i 30 giorni successivi, acquisendo d'ufficio altra eventuale documentazione; nel caso dovesse riscontrare la sussistenza di cause di impedimento o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.Completata positivamente l’istruttoria, darà opportuna comunicazione ai dichiaranti dell’assenza di impedimenti ai fini della celebrazione dell’unione; a partire da questo momento ed entro 180 giorni da tale data, pena la “nullità” del procedimento avviato, le parti possono presentarsi davanti all’ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

Nel giorno stabilito, gli interessati rendono, congiuntamente e personalmente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta preliminare ed alla presenza di due testimoni da loro scelti, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile, con le apposite formule stabilite dal Ministero dell'Interno. Con la dichiarazione di costituzione, le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile e possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni oltre ad un cognome comune alla coppia scelto tra i loro. In caso di necessità o convenienza, così come avviene per il matrimonio, art. 109 del codice civile, su istanza delle parti, l’unione può essere costituita in altro comune, previa delega da parte dell’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta “preliminare”. Nel caso di comprovato impedimento che importi l'impossibilità di recarsi presso la sede comunale, l'Ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove si trova la parte che è impossibilitata a muoversi.

L'unione sarà attestata da una certificazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.
La costituzione di un'unione, in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse. Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge etc, così come avviene per il matrimonio.

Convivenze di Fatto:

E’ un requisito indispensabile della convivenza di fatto la coabitazione, dimostrata con l’iscrizione di residenza delle due persone nella stessa famiglia anagrafica (art. 1, comma 37 L. 76/2016; art. 4 del D.P.R. 223/1989, art. 13 comma 1 lettera b D.P.R. 223/1989). Coloro che intendono costituire una convivenza di fatto e sono già residenti come unico nucleo familiare, cioè risultano sullo stesso stato di famiglia, devono confermare la relativa dichiarazione di convivenza. Se invece le due persone risiedono in luoghi diversi, per costituire la convivenza è sufficiente che uno dei membri della coppia presenti un’ordinaria richiesta di cambio di residenza presso l’abitazione dell’altro, formando in tal modo un’unica famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi.
Non può sussistere, pertanto, una convivenza di fatto quando le persone intendono restare residenti in due abitazioni diverse, perché in quel caso viene a mancare il requisito della coabitazione previsto come essenziale per la formazione di una famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989. I conviventi di fatto in possesso dei requisiti indicati, possono regolare i reciproci rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, da stipulare con atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio o un avvocato che deve necessariamente attestare anche la conformità del contratto alla legge ed all’ordine pubblico. Dopo la stipula, l’avvocato o il notaio deve trasmettere una copia del contatto entro 10 gg. al comune di residenza dei conviventi, affinché venga registrato in anagrafe. L’Ufficio Anagrafe, ricevuta la relativa copia del contratto, provvederà a registrare nelle schede anagrafiche dei conviventi: la data ed il luogo di stipula del contratto, il nome del notaio o dell’avvocato, la data di trasmissione al Comune di Nardò del contratto. Sul certificato di stato di famiglia risulteranno, da quel momento, oltre alle generalità dei conviventi di fatto, anche gli estremi del contratto di convivenza (luogo e la data di stipula, nominativo del professionista incaricato, numero di protocollo e data di trasmissione della copia al comune).

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