Descrizione
Tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi con la sede ferroviaria (fino a 20 metri dal confine ferroviario), sono obbligati a verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e di pericolo di incendio e di sua propagazione. Ciò al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e per la pubblica incolumità e conseguente interruzione di pubblico servizio ferroviario. Lo stabilisce l'ordinanza n. 888 dello scorso 23 dicembre.
Il provvedimento è scaturito da una comunicazione del Gruppo Ferrovie del Sud Est che mette in evidenza il fatto che la presenza di vegetazione arborea lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l'alta probabilità di caduta alberi e rami. La nota richiama il rispetto del D.P.R. n. 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” (specificatamente gli articoli 52, 55 e 56), la cui inosservanza può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa.
Le violazioni dell'ordinanza comportano, a carico degli autori, l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980. I proprietari, inoltre, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza al provvedimento.
(in allegato il testo dell'ordinanza)